CRONISTORIA
DI VIA VOLGA 3 - MONTEROTONDO
Premessa:
Noi non siamo soci della Cooperativa L.E.M ,
ma promissori acquirenti
CRONISTORIA
a) nel dicembre del 1980, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop.va Lavoratori Edili Mentana s.r.l. ........., stipulava con i promissori acquirenti una scrittura privata nella quale si impegnava a costruire un edificio di civile abitazione nel piano di zona n°3 comparto D progetto n°581 e per contro i promissori acquirenti si impegnavano a saldare prima della fine dei lavori la somma risultante dalla differenza del mutuo regionale ed il costo finale dell’immobile
b) nell’ ottobre 1981, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo del 24 luglio 1981 con la quale veniva approvata la convenzione tipo per la concessione del diritto di superficie alla Coop. Lavoratori Edili Mentana s.r.l. , il Presidente del Consiglio di Amministrazione .........., stipulava con i promissori acquirenti una seconda scrittura privata che non solo era comprensiva dell’atto redatto nel dicembre 1980, ma certificando il completo pagamento risultante dalla differenza del mutuo regionale ed il costo finale dell’immobile, stabiliva in modo chiaro il termine di ultimazione dei lavori, peraltro prescritto dall’art. 6 della convenzione sopracitata, e la conseguente consegna degli appartamenti
c) nel 1984 viste le disposizioni dell’art. 8 della convenzione citata al punto b), i promissori acquirenti consegnavano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ........... i seguenti documenti:
1. certificato di cittadinanza italiana
2. certificato di residenza nel comune di Monterotondo
3. attestazione di non proprietà nel Comune di Monterotondo di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
4. dichiarazione di non aver ottenuto alcuna assegnazione di abitazione in proprietà o in superficie , realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico
5. certificazione del reddito familiare complessivo, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell’assegnazione dell’alloggio
d) nel febbraio 1984, i promissori acquirenti dopo regolare verbale di consegna, prendevano possesso dell’appartamento che da quella data, peraltro, abitano come risulta dall’anagrafe delle imposte del Comune di Monterotondo e dai vari contratti di servizio (acqua,luce, telefono)
e) nel gennaio 1985 i promissori acquirenti, aspettando gli interventi finali sullo stabile da parte della Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. e non avendo alcuna risposta, comunicavano la situazione al Sindaco di Monterotondo; tanto che l’allora Assessore LL.PP, promuoveva una riunione alla quale parteciparono il Presidente del C.A. della Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. sig. ........... ed alcuni dei miei assistiti; nell’ incontro si stabilirono gli interventi da eseguire ; da quella data i promissori acquirenti non sono più riusciti ad avere soddisfazione dei loro diritti nonostante le ripetute richieste sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione ........ sia agli organi direttivi della Coop.va Lavoratori Edili di Mentana (L.E.M.) s.r.l. anche in considerazione della loro facile reperibilità sul territorio
f) nel febbraio del 1986, i promissori acquirenti intentavano una causa presso la 1° Sez. Civile del Tribunale di Roma la cui sentenza riconosceva , non solo la responsabilità del costruttore per i lavori non eseguiti a regola d’arte, ma a favore dei ricorrenti, stabiliva che potessero procedere per proprio conto alla eliminazione dei problemi rilevati in sede di C.T.U. fatto salvo il diritto di rivalsa contro Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l.
g) nel maggio del 1996, informando il Comune di Monterotondo della sentenza, il nostro Avvocato faceva rilevare che gli appartamenti, non avendo il certificato di abitabilità, non avrebbero potuto concludere l’iter per entrare nella proprietà delle loro singole porzioni di immobili e sollecitavo un controllo in tal senso peraltro previsto nell’art. 6 della convenzione di cui al punto b della presente nota
h) nell’ottobre del 1998, il Comune di Monterotondo, tramite un suo legale, sosteneva che non si sarebbe dovuto svolgere alcun controllo sull’opera in questione; il nostro Avvocato contestò tale posizione facendo rilevare peraltro il contrasto con le indicazioni degli art. 4 e 5 della convenzione stipulata tra il Comune di Monterotondo e la Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l.
i) nel 1990, l’Amministrazione comunale tramite l’Assessorato all’Urbanistica, richiedeva ai promissori acquirenti, il conguaglio del prezzo di cessione dell’area sulla quale era stato realizzato lo stabile in questione; a tale richiesta peraltro riportata all’art. 6 delle scritture private, il nostro Avvocato dichiarò la disponibilità degli assistiti ed al pagamento di quanto dovuto, ricordando nel contempo al Comune le “incerte” posizioni amministrative dello stabile
j) nel 1993, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale decretava lo scioglimento della Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. in quanto non in grado di conseguire lo scopo sociale provvedendo contestualmente alla nomina del dr. .............., quale commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali della società in questione; di questo atto il nostro Avvocato e promissori acquirenti ne furono informati solo successivamente dal sostituto del dr. ................
k) nel 1995, il nostro Avvocato comunicava al Comune di Monterotondo l’inizio dei lavori stabiliti nel 1986 dalla sentenza della 1° Sez. Civile del Tribunale di Roma e che ormai erano divenuti improcrastinabili
l) nella primavera del 1996 un certo avv. ............., fu presentato al nostro Avvocato come persona che avrebbe potuto risolvere i problemi che negli anni nessuno aveva definito; dopo alcuni incontri svoltisi presso lo studio del professionista in Via .......... a Monterotondo, tutti i promissori acquirenti presenti, dopo aver ascoltato le ipotesi di soluzione, avendone valutato le ripercussioni e non essendo convinti della loro trasparenza, anche per la sua funzione di consigliere comunale, non accolsero gli inviti dell’avv. ........ e saldarono il suo onorario;
m) dopo pochi mesi si presentava al condominio di Via Volga un tal sig. .........., nominato Commissario liquidatore della Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. in sostituzione del dr. ........... e subito senza ascoltare le ragioni della scrivente, stabilì che le porzioni di immobili avrebbero dovuto essere acquistate, da quelli che secondo lui erano non promissori acquirenti ma “occupanti” , ad un ad prezzo che risultava essere pari a quello di mercato e che nulla aveva a che fare con quanto stabilito dalla convenzione e dalle scritture private sottoscritte dalla stessa società costruttrice: le richieste si basavano sul rilevamento dei tutti i debiti della cooperativa ed il costo completo dell’immobile ; il nostro Avvocato e i promissori acquirenti cercarono di spiegare al Commissario che:
nulla avevano a che fare con la gestione della cooperativa, essendo la Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. una cooperativa di lavoro e non una cooperativa di inquilini e da nessun atto risultava che gli acquirenti ne facessero parte ad alcun titolo l’acquisto quindi era stato realizzato da soggetti totalmente estranei alla società che aveva costruito l’intervento edilizio si era realizzato attraverso un provvedimento di edilizia agevolata convenzionata e quindi con determinate caratteristiche. Il Commissario Liquidatore invece di cercare soluzioni, stabiliva una serie di atti amministrativi (scioglimento dei contratti di prevendita e il conseguente il rilascio immediato dell’immobile); il nostro Avvocato, contestando tali posizioni, ricordava al Commissario Liquidatore la disponibilità all’acquisto da parte dei promissori acquirenti peraltro già manifestata con lettere al Comune di Monterotondo
n) nel 1997, il Comune di Monterotondo chiedeva al condominio di Via Volga il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie delle aree facenti parte del piano di zona e i promissori acquirenti, ancora una volta si rendevano disponibili all’acquisto, ricordando comunque all’Amministrazione le condizioni in cui si trovavano
o) nel 2001, su indicazione del Commissario Liquidatore incurante delle istanze dei promissori acquirenti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale autorizzava ad alienare in blocco l'immobile realizzato dalla Coop.va Lavoratori Edili di Mentana (L.E.M.) s.r.l. a favore di un privato tal ................;
p) nell’aprile del 2001, dopo una richiesta di documentazione presso agli uffici competenti del Comune, si notava che solo successivamente alla tentata vendita del marzo 2001, il Commissario Liquidatore ed il Direttore dei Lavori arch. .............. avevano presentano la domanda di abitabilità che risultava infatti essere datata 26 aprile 2001; a questa domanda il Comune, in data 28 maggio 2001, valutando insufficiente la documentazione presentata chiedeva altri importanti documenti (certificazioni dell’impianto elettrico, impianto di riscaldamento impianto di sollevamento, ecc); probabilmente qualche mese dopo venivano presentati i documenti richiesti ma non si può essere precisi sulla data della loro presentazione visto che le dichiarazioni del Direttore dei lavori, peraltro manoscritte, sono “apparse” nella documentazione dell’Amministrazione Comunale non datate, sprovviste della data di ricevimento e non rispondenti alle richieste che la normativa prevede;
q) nell’ottobre del 2002 malgrado la citata disponibilità all’acquisto dei promissori acquirenti , il Commissario Liquidatore, con rogito notarile redatto dal notaio ............ concludeva la vendita dell’immobile e dell’area sulla quale era stato realizzato alla Stella Orione 2002 s.r.l. che per inciso era una società creata 20 giorni prima dell’atto ed il notaio che ne certificava la nascita era lo stesso che aveva redatto l’atto di vendita successivo; si fa notare che la vendita si concretizzò senza alcun avviso al Comune di Monterotondo proprietario dell’area sulla quale era stato realizzato l‘immobile in aperto contrasto con l’art. 8 della convenzione tra l’amministrazione Comunale e la Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l.
(“E’ comunque vietata tassativamente, salvo preventiva ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale , la cessione a terzi del solo diritto di superficie che con il presente atto viene costituito”)
r) nel dicembre 2003, il nostro Avvocato informava il Comune di Monterotondo di aver presentato una richiesta di annullamento del contratto di vendita stipulato tra il Commissario Liquidatore della Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. e la Soc. Stella Orione 2002 s.r.l.
s) nel gennaio 2004, il Comune di Monterotondo comunicava alla Stella Orione 2002 s.r.l. l'avvio di procedimento volto all'annullamento del diritto di superficie dell'area facente parte del Piano di Zona n° 3 concesso alla Coop.va Lavoratori Edili Montana (L.E.M.) s.r.l.
t) nel gennaio 2004, solo pochi giorni dopo, la Stella Orione 2002 s.r.l. rispondeva all’avvio del procedimento incolpando i promissori acquirenti di non aver ripianato i debiti della cooperativa derivanti dal mutuo, “dimenticandosi” che a tale situazione si era arrivati perché nel 1984 la Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. non aveva perfezionato la vendita della porzione di immobile agli acquirenti che in alcun modo non erano parte della citata Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l.; la scrivente fa notare inoltre come, dalla lettura della nota di cui si tratta, si possano rilevare molte “ strane” assonanze con le tesi del Commissario Liquidatore ........... che per inciso in quel periodo veniva difeso dallo studio ............. come si nota nei vari atti processuali
u) nell’ottobre 2005, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’Avv. .............. esprimeva un parere circa la vendita realizzata dalla Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. valutandola non in linea con la Convenzione tipo di cui al punto b) vista la non espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale
v) nel dicembre 2005, il nostro Avvocato , informava il Comune di Monterotondo delle ordinanze di sfratto esecutivo emesse a carico dei promissori acquirenti dalla Corte d’Appello di Roma sulla base di un ricorso presentato dalla Stella Orione 2002 s.r.l.
w) nel gennaio 2006 il Comune di Monterotondo scrivendo alla Stella Orione 2002 s.r.l. , stabiliva che:
era interesse dell’Amministrazione garantire il perseguimento e la realizzazione delle finalità pubbliche meglio evidenziate nella convenzione stipulata con la Coop.va Lavoratori Edili Mentana (L.E.M.) s.r.l. essendo la società acquirente una società di capitali non risultava , allo stato, garantito il perseguimento delle finalità pubbliche che l'intervento edilizio in parola intendeva perseguire la Stella Orione 2002 s.r.l. avrebbe dovuto fornire formale conferma scritta della volontà dì subordinare tutte le eventuali future iniziative, ivi compresa quella della vendita degli appartamenti facenti parte dell'immobile di cui si tratta, alle medesime condizioni di cui alla convenzione e relativi allegati sottoscritta dalla Soc. Coop. L.E.M. x) nel settembre 2006, l’Amministrazione Comunale convocava la Stella Orione s.r.l., i promissori acquirenti ad una riunione per ipotizzare la risoluzione della problematica in questione; come altre volte la Stella Orione s.r.l. non si presentava continuando le azioni di sfratto già intraprese nei confronti dei promissori acquirenti
y) nel dicembre del 2006, il sindaco emetteva una ordinanza di requisizione dell’immobile che includeva anche la comunicazione di apertura di un nuovo procedimento amministrativo nei confronti delle Stella Orione 2002 s.r.l.
z) nel febbraio 2007, la Stella Orione s.r.l. presentava di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’ordinanza del Sindaco emessa in data 14 dicembre 2006
aa) nell’aprile 2007, c/o la Regione Lazio - Assessorato alla Tutela dei consumatori e Semplificazione Amministrativa, il dr. .......... incaricato dall’Assessore On. ........... sollecitato ad intervenire dallo scrivente e dagli altri acquirenti, convoca una riunione con le parti interessate (Comune di Monterotondo, acquirenti e Stella Orione s.r.l.); il dr. ............. prendendo atto della presenza di una rappresentanza degli acquirenti dell’immobile di Via Volga 3, di alcuni funzionari del Comune di Monterotondo e dell’assenza della Stella Orione 2002 s.r.l convocava una seconda riunione il mese successivo ; visto però che anche in questa volta la Stella Orione 2002 s.r.l. non si era presentata, il dr. ............ rendeva operativa la seconda convocazione sollecitando la redazione di un verbale su quanto le parti avevano dichiarato
bb) nell’aprile del 2007, l’Amministrazione Comunale, in relazione alla ordinanza del Sindaco, il Segretario Comunale con una nota del 12 aprile 2007 chiedeva l’esibizione dei versamenti del canone di localizzazione stabilito dalla ordinanza sindacale del 12 dicembre 2006; i promissori acquirenti risposero che subito dopo l’emissione dell’ordinanza erano a disposizione per gli eventuali pagamenti, ma che nessuno aveva mai dato loro indicazioni, chiedendo, vista la delicatezza del problema, che l’Amministrazione stabilisse il canone dovuto; per tutta risposta vennero inviate al nostro Avvocato e ai promissori acquirenti le fotocopie della legge senza alcun riferimento agli importi; dopo qualche tentennamento, in data 21 maggio 2007, una nota a firma del Segretario Generale del Comune di Monterotondo fa sapere ai promissori acquirenti l’importo dovuto ma non l’intestatario del conto su cui si sarebbero dovuti versare gli importi; i promissori acquirenti non sapendo cosa fare e per dimostrare la disponibilità al pagamento delle somme dovute versavano e continuano a versare gli importi in un deposito cauzionale alla Banca di Roma intestato al Comune di Monterotondo nella persona del Rappresentante pro-tempore Sindaco ........ informandone l’Amministrazione comunale
cc) nel maggio 2007, il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Monterotondo, ripercorrendo le tappe di questa vicenda, diffidava la Stella Orione s.r.l. all’adempimento della convenzione chiedendo anche di comunicare i prezzi di cessione degli alloggi in questione stabilendo che in caso di inadempienza si sarebbero applicate le sanzioni previste in convenzione
dd) il 20 settembre 2007, una rappresentanza dei promissori acquirenti con il nostro Avvocato, si recavano c/o la Divisione IV° della Direzione Generale del Ministero del Lavoro in Vicolo d’Aste 12 Roma ed in un colloquio con alla dr.ssa ........... Responsabile Serv. Enti Cooperativi esposero i fatti ; il funzionario, confermando un incontro con il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Monterotondo, dichiarava che, in mancanza di fatti nuovi da parte dell’Ente locale che era l’organo di controllo sulla correttezza dell’intervento edilizio, il ministero non avrebbe avuto alcun ragione per intervenire su una situazione già definita
ee) nel dicembre 2007, c/o il Comune di Monterotondo, l’Assessore al Bilancio e Patrimonio promuoveva una riunione con alcuni dei promissori acquirenti informandoli di una nota che il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica gli aveva inviato e dalla quale si evinceva la necessità di reperire risorse economiche nel Bilancio di Previsione del Comune di Monterotondo 2008 per un’ipotesi di acquisizione dello stabile costruito dalla Coop.va Lavoratori Edili Mentana ( L.E.M. ) s.r.l. e chiedeva loro, in qualità di promissori acquirenti degli appartamenti costruiti dalla citata società, se fossero disposti a garantire le eventuali risorse economiche occorrenti e risultanti dalla nota con la quale il Ministero delle Attività Produttive in data 18 luglio 2002 (prot. 1457801) autorizzava allora Commissario Liquidatore ............, alla vendita dell’immobile; i convenuti che rappresentavano i 13 acquirenti degli appartamenti, dopo aver rinnovato la loro disponibilità al pagamento peraltro sempre manifestata come risultava dalle varie note in possesso dell’Amministrazione Comunale che risalivano al 1985, dichiaravano la propria disponibilità alla copertura finanziaria occorrente;
ff) nel febbraio 2008, la Giunta Comunale prima (8/02/2008) ma soprattutto il Consiglio Comunale di Monterotondo poi (28/08/2008) con atti distinti davano mandato agli uffici competenti
di porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari al fine di tutelare l'interesse pubblico di revocare le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 540 del 7/11/1980 e n° 223 del 24/0/71981 con la quale era stata approvata la convenzione-tipo per la concessione del diritto di superficie sulle aree del piano di zona n°3 limitatamente alla parte che riguardava la Coop.va Lavoratori Edili Mentana ( L.E.M. ) s.r.l. , di predisporre gli atti per la revoca della deliberazione consiliare n°14 del 23 gennaio 1980 con la quale si erano assegnate le aree per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata e conseguentemente alla società Stella Orione succeduta a tale diritto e di dare mandato tra l’altro al Servizio Entrate e Patrimonio di acquisire l’immobile di via Volga al patrimonio indisponibile ivi compresa la trascrizione nei pubblici registri
gg) nell’aprile 2008, i promissori acquirenti con una nota alla dr.ssa ........ della Divisione IV° della Direzione Generale del Ministero del Lavoro in Vicolo d’Aste 12 Roma chiedevano al Ministero di intervenire per dirimere la vicenda informandolo della revoca della delibera del Consiglio Comunale n° 540 del 7/11/1980 e n° 223 del 24/0/71981 con la quale era stata approvata la convenzione-tipo per la concessione del diritto di superficie sulle aree del piano di zona n°3 limitatamente alla parte che riguardava la Coop.va Lavoratori Edili Mentana ( L.E.M. ) s.r.l. ,
hh) nel maggio del 2008, il Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Monterotondo attuando, per la parte di competenza, quanto disposto dal Consiglio Comunale, informava il Ministero del Lavoro della revoca del diritto di superficie invitandolo agli interventi di competenza
ii) con delibera di Giunta (atto n° 332) del 25 settembre 2008, , in considerazione dell’impossibilità di procedere alla trascrizione del terreno di proprietà del Comune di Monterotondo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per una precedente trascrizione svolta a sua insaputa dal Commissario Liquidatore della Coop. Lavoratori Edili Mentana s.r.l. ............. , il Comune di Monterotondo dava mandato al suo Servizio Avvocatura di agire in giudizio a difesa degli interessi dell’ente .
ll) maggio 2009 i promissori acquirenti denunciano l' Avv,............( legale del Comune di Monterotondo) per omissione di atti d’ufficio.
mm) Stessa data: denuncia contro il Ministero nella persona della Dott........... per gli stessi motivi.
nn) Giugno 2009 L’Avvocatura del Comune di Monterotondo finalmente denuncia la Soc.Stella Orione, il Banco di Sicilia e la Soc LEM opponendosi alla validità del rogito di acquisto dello stabile , rivendicando la piena disponibilità sul Diritto di Superficie mai ceduto a nessun soggetto.
oo) 7 Settembre 2009 l'Ufficiale giudiziario tenta di eseguire gli sfratti, ma per mancanza di forza pubblica li rinvia al 2 ottobre 2009.
pp) 2009 - Opposizione dei promissori acquirenti, agli sfratti presso il Tribunale di Castelnuovo di Porto e richiesta di sospensione.
qq) Il Comune di Monterotondo si inserisce alla nostra opposizione presso lo stesso Tribunale.
rr) Per il 2 ottobre 2009 data dei prossimi sfratti esecutivi il Comune è in attesa della sentenza del blocco degli sfratti, se il Giudice di Castelnuovo la concederà.
ss) 20 settembre 2009: il Giudice di Castelnuovo rigetta l'opposizione del Comune di Monterotondo, senza motivazione.
tt) 22 settembre 2009: Il Comune di Monterotondo chiede la sospensione degli sfratti al Prefetto di Roma, il quale decide che non autorizza l'intervento della forza pubblica in quanto non è corretto eseguire gli sfratti su un contenzioso legale ancora sospeso.
uu) 2 ottobre 2009:L'Ufficiale giudiziario sospende gli sfratti fino al 17 novembre 2009.
vv) 17 novembre 2009:L'Ufficiale giudiziario sospende gli sfratti fino al 25 gennaio 2010.
zz) Gennaio 2010 Si instaura un tavolo per un tentativo di accordo tra le parti, Comune-Stella O.,presso la Regione.
ww) 25 gennaio 2010:L'Ufficiale giudiziario sospende gli sfratti fino al 18 marzo 2010.